A proposito dell'obbligo di indirizzo PEC per i professionisti al fine di fugare ogni dubbio pubblichiamo, da Formez Fonte linea amica, una serie di domande e risposte di frequente riscontro.
Ci sono differenze nell'utilizzo della PEC rispetto alla comune posta elettronica?
Per gli utilizzatori non ci sono differenze particolari dal punto di vista pratico. La posta certificata può
essere gestita, così come quella comune, sia da web mail sia utilizzando software specifici per la gestione della posta sul proprio PC, i cosiddetti client (es. Outlook, Eudora, ecc.). Le differenze maggiori riguardano, invece, gli effetti giuridici che l'ordinamento riconosce all'invio del messaggio in tema di opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio, così come richiamato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68 e dal Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82.
La normativa sulla PEC è consultabile sul sito del DigitPA.
Come può un libero professionista attivare una casella PEC?
Un libero professionista può attivare una PEC seguendo le stesse procedure esistenti per un'azienda, solitamente però l'ordine a cui appartiene provvede a dotare i propri iscritti di questo strumento. I professionisti, quindi, dovrebbero, in primis, contattare l’ordine di appartenenza per verificare se esistono iniziative in questo senso. In alternativa sul sito istituzionale del DigitPA è disponibile l’elenco pubblico dei gestori autorizzati a fornire il servizio PEC dove è possibile verificare e confrontare le condizioni delle diverse offerte e le modalità di attivazione.
Un professionista può scegliere un gestore diverso da quello proposto dall’ordine?
Sì, purché si tratti di un gestore tra quelli indicati nell'elenco pubblico dei gestori PEC pubblicato dal DigitPA.
I professionisti potranno utilizzare la PEC gratuita messa a disposizione dei cittadini per le loro attività professionali?
No. La PEC gratuita per i cittadini è contemplata dall’articolo 16-bis, comma 5 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2. Questa norma, in particolare, prevede l’attribuzione ai cittadini richiedenti di una casella di posta elettronica certificata al fine di diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni fra cittadini e pubblica amministrazione in vista di una semplificazione dei rapporti, anche in funzione di un’ottimizzazione dei tempi e dei costi delle comunicazioni. I costi di questo servizio gravano sui bilanci pubblici. Diversamente l’obbligo posto a carico dei professionisti è finalizzato a migliorare le comunicazioni fra la pubblica amministrazione e quei soggetti che operano professionalmente sul mercato. L’utilizzo da parte di questi soggetti, della posta elettronica certificata destinata ai cittadini, per finalità legate alla loro attività professionale avrebbe come effetto di far ricadere i costi di parte della loro attività professionale sulla collettività. Il professionista potrà quindi utilizzare la PEC che sarà fornita a tutti cittadini che ne facciano richiesta solo quando agisce privatamente, alla stregua di qualsiasi altro cittadino.
Gli iscritti negli albi dei praticanti delle professioni regolamentate (es. praticanti avvocati) sono obbligati ad attivare la PEC?
Il settimo comma dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2. La normativa individua quale unico requisito idoneo a far sorgere l’obbligo di attivazione della casella PEC l’iscrizione in un albo o elenco, senza distinzione alcuna sulla base dell’esercizio effettivo della professione. Ne segue che anche chi, pur non esercitando nei fatti la professione (anche se lavoratore dipendente), risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti istituito con legge dello Stato è tenuto ad attivare una PEC e a comunicarla all’ordine di appartenenza.
da FormezPA
Fonte: Linea Amica